Articolo 1
E’corrente tra i lavoratori dipendenti della ex Lucchini e della Dalmine, la Cassa Mutua Integrativa (C.M.I.), con sede in Piombino, via Pascoli 2, con lo scopo di integrare l’assistenza sanitaria prevista dal Servizio Sanitario Nazionale prevista dalla legge e dai contratti di lavoro, collaborando al comune fine della tutela preventiva della salute dei soci e degli assistiti.
La C.M.I. è una associazione di fatto non riconosciuta (ex articolo 36 del Codice Civile); non persegue né perseguirà mai scopi commerciali né di lucro, prefiggendosi esclusivamente di raggiungere le finalità di interesse dei propri associati, al cui scopo e stata costituita ed in osservanza dei dettami del Decreto Legislativo 4 Novembre 1997, numero 460 (quattrocentosessanta).
Articolo 2
Tutti i beni mobili ed immobili, nonché le disponibilità finanziarie, costituiscono il patrimonio sociale, unico ed indivisibile di C.M.I.
In caso di scioglimento dell’associazione il patrimonio sociale, sarà devoluto ad associazione o ente pubblico con finalità identiche.
E’fatto obbligo alla CMI di tenere un rendiconto annuale di gestione.
La differenza di gestione, negativa o positiva, va ad incrementare, o diminuire, la massa di garanzia che costituisce il fondo di riserva dell’associazione, fermo restando che gli associati non possono, in alcun modo, accedere alla ripartizione di tale fondo.
La CMI opera ed opererà, anche ai fini fiscali, nel pieno rispetto ed attuazione delle norme di cui all’articolo 5 (cinque), comma A e comma F e seguenti del citato Decreto Legislativo 460/97, nonché nel rispetto di tutte le altre norme fiscali vigenti sulla tassazione dei redditi, provvedendo se necessario, a mantenere contabilità separata per diversa attività anche se contemplata nei termini statuari
Articolo 3
Possono far parte della Cassa Mutua Integrativa:
1. i lavoratori operai ed impiegati dipendenti delle società ex Lucchini e Dalmine e suoi aventi causa nonchè i lavoratori dipendenti di quelle ditte o enti che siano impegnati in modo permanente o collaterale nei processi produttivi delle suddette società. (di seguito denominati SOCI ATTIVI).
Sulle domande di ri–associazione di lavoratori dipendenti delle suddette società, che in precedenza avevano receduto dalla C.M.I. per dimissioni delibera il consiglio direttivo che potrà a suo insindacabile giudizio respingere la domanda o disporre riscatti convenzionali per periodi anteriori o posteriori alla domanda.
2. operai e impiegati ex dipendenti delle società ex Lucchini e Dalmine e loro danti o aventi causa, nonché gli ex dipendenti di quelle ditte o enti che siano impegnati in modo permanente o collaterale nei processi produttivi delle suddette società, (a seguito denominati SOCI NON ATTIVI) che abbiano comunque risolto il rapporto di lavoro a qualunque titolo.
3. gli ex dipendenti dimissionari o mai associati delle società ex Lucchini e Dalmine, nonchè gli ex dipendenti di quelle ditte o enti che siano impegnati in modo permanente o collaterale nei processi produttivi delle suddette società
4. tutti i soggetti riconosciuti in gruppi, non rientranti nelle categorie sopra elencate, che comunque ne facciano richiesta, secondo le modalità e le tempistiche che saranno indicate dal consiglio direttivo in successive fasi.
Articolo 4
Hanno diritto all’assistenza della C.M.I., nelle forme e nei modi prescritti dal Regolamento:
A) Il socio attivo: che mantiene tale qualifica, nonché il diritto di riconoscimento alle erogazioni di prestazione solo in virtù del pagamento della quota sociale: in caso di cessazione di tale versamento, il socio attivo decade dalla propria qualifica, non potendo in alcun modo accampare pretese né sulle prestazioni, né sul patrimonio dell’associazione.
In caso di assenza dal lavoro per malattia oltre, il periodo di paga contrattualmente previsto, il socio ha diritto ad una parziale indennità giornaliera ad integrazione del mancato guadagno.
Le modalità di tale indennità sono stabilite nel regolamento.
B) Il socio non attivo: decade dalla qualifica di socio attivo colui che abbia risolto con l’azienda di appartenenza il proprio rapporto di lavoro per dimissioni dovute a:
Invalidità
Prepensionamento
Messa in mobilità sino al diritto pensionistico (in questo caso viene considerato sino al raggiungimento della pensione, socio attivo in sospensione, ed è tenuto al pagamento di una quota convenzionale stabilita con delibera del consiglio direttivo).
Pensionamento
Il socio non attivo mantiene la sua qualifica solo in virtù del pagamento della quota sociale, che deve essere continuativo e consecutivo: in caso di cessazione di tale versamento il
socio non attivo decade dalla propria qualifica, non potendo in alcun modo accampare pretese né sulle prestazioni, né sul patrimonio dell’associazione.
C) Il coniuge del socio attivo o del socio non attivo defunto
Assumendo esso stesso alla qualifica di socio non attivo
Restano ferme tutte le modalità di riconoscimento e di diritto previste per il socio non attivo
D) L’orfano del socio (ATTIVO e NON ATTIVO):
Assumendo esso stesso la qualifica di socio non attivo, purché risultasse precedentemente a carico fiscale del socio. Restano ferme tutte le altre modalità di riconoscimento di diritto previste per il socio non attivo.
E) I familiari del socio, per tali intendendo:
1. il coniuge che risulti fiscalmente a carico del socio stesso o che presti attività lavorativa retribuita per un importo imponibile non superiore ad un massimale stabilito annualmente dal consiglio direttivo.
2. il/la convivente che è equiparato al coniuge, solo in sostituzione di questi, purché la convivenza, risulti annotata nell’albo delle unioni civili comunali ed alle medesime condizioni di cui sopra.
I coniugi o conviventi, con redditi superiore al massimale sopra menzionato, hanno comunque diritto alla sola assistenza diretta presso gli ambulatori della C.M.I.
3. il figlio legittimo, naturale riconosciuto, legalmente adottato, in affido temporaneo, del socio di età inferiore ai 26 (ventisei) anni compiuti, purché risulti fiscalmente a carico del socio e non presti attività lavorativa retribuita.
a. Ove il figlio presti attività lavorativa retribuita, e/o abbia superato la soglia dei 26 anni di età, potrà comunque fruire delle prestazioni dirette presso gli ambulatori
della C.M.I., purchè risulti nello stato di famiglia del socio.
b. Sono esclusi dal limite di età sopracitato i figli con disabilità la cui posizione dovrà comunque essere ratificata da atto del consiglio direttivo.
c. Sono esclusi da qualsiasi forma d’assistenza i figli che prestino attività lavorativa retribuita presso le ditte associate alla C.M.I.4. Il genitore/ri del socio:
a. con diritto alla sola assistenza ambulatoriale diretta presso la C.M.I.
b. Sono esclusi da qualsiasi forma d’assistenza i genitori che fruiscono di altraassistenza integrativa, e quelli che potevano precedentemente avvalersidell’iscrizione alla C.M.I.
5. Il fratello/sorella del socio: purché il socio, sia in diritto di godimento di detrazioni fiscali e non prestino attivitàlavorativa retribuita
– Ove il fratello/sorella presti attività lavorativa retribuita, per un importo comunque inferiore a quello che dà diritto alle detrazioni fiscali, potrà fruire delle prestazioni dirette presso gli ambulatori della C.M.I., sempre che siano presenti nello stato di famiglia del socio.
6. Il/la nipote del socio; purchè risulti fiscalmente carico del socio e non prestino attività lavorativa retribuita.
Ove il nipote presti opera retribuita, per un importo comunque inferiore a quello che dà diritto alle detrazioni fiscali, potrà fruire delle prestazioni dirette presso gli ambulatori della C.M.I.
7. i figli del convivente, di età inferiore ai 26 anni;hanno diritto alle prestazioni dirette se presenti nello stato di famiglia del socio ed anche alle prestazioni indirette solo se fiscalmente a carico del socio.
Ove il figlio presti attività lavorativa retribuita e/o oltre il compimento di 26 anni permane il diritto all’assistenza diretta presso gli ambulatori della C.M.I., purchè sia accertata lapresenza nello stato di famiglia del socio.
Sono esclusi dal limite temporale sopracitato i figli del convivente con handicap la cui posizione dovrà comunque essere ratificata da atto del consiglio direttivo.
Sono esclusi da qualsiasi forma d’assistenza i figli del convivente che fruiscono di altra assistenza integrativa o che lavorino presso le ditte associate alla C.M.I.
Per tutti i casi di familiari di cui sopra, il Consiglio Direttivo si riserva comunque la facoltà di decidere, per ogni singolo caso, quale documentazione sia necessaria presentareper l’acquisizione del diritto assistenziaassistenziale.
Articolo 5
Sono escluse dall’assistenza da parte della C.MI. tutte le patologie riconducibili direttamente o indirettamente a malattie professionali e infortuni sul lavoro (in quanto coperte da Enti assistenziali obbligatori es. I.N.A.I.L.)
Articolo 6
Le modalità di assistenza, diretta ed integrativa, sono stabilite da un apposito regolamento, la cui gestione, sulla base di apposite delibere e norme regolamentari, è di competenza del Consiglio Direttivo.
Articolo 7
Può essere sospesa l’assistenza al socio attivo e suo carico familiare, qualora risulti che il rapporto di lavoro risulti sospeso per valido motivo (salvo sospensione dovuta ad ammortizzatori sociali)
Il Consiglio Direttivo, ove sia dimostrato che abbia posto in essere azioni dolose o fraudolenti ai danni di C.M.I. può sospendere al socio responsabile, e al suo nucleo familiare assistito, le prestazioni, dandone immediata e motivata notizia all’interessato.
Articolo 8
Ai familiari del socio attivo deceduto, se alla data del decesso risultano aventi diritto all’ assistenza da parte di CMI, e, se minori, previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria, sarà corrisposta in forma solidale un’indennità, la cui misura è stabilita nel regolamento.
Stesso trattamento, ma con diverse indennità per diversa incidenza statistica, spetta ai familiari del socio non attivo, in caso di decesso.
Se il socio attivo o non attivo deceduto non ha nucleo familiare che ha diritto di assistenza da parte di CMI, l’indennità spetterà ai prossimi congiunti o parenti che dimostreranno di aver sostenuto le spese funerarie
Articolo 9
In situazioni di gestione eccezionale, ed in casi di comprovata forza maggiore, il consiglio Direttivo può disporre la riduzione e/o sospensione di una singola prestazione, di un tipo, (diretta o integrativa) o di tutta l’assistenza.
Articolo 10
Il consiglio Direttivo nomina il Medico Fiduciario della C.M.I che assolve le funzioni di Consulente Medico e Direttore Sanitario della C.M.I., risultando responsabile della tenuta degli ambulatori della C.M.I. e verificando lo stato effettivo di morbilità di tutti gli iscritti e loro nucleo familiare assistito con le visite ed i controlli, anche demandati, ritenuti più opportuni.
Articolo 11
La C.M.I. si riserva di accertare d’ufficio lo stato di salute dei propri iscritti e del loro nucleo familiare assistito; per tutte le assistenze previste, gli iscritti egli assistiti dovranno documentare le richieste con idonee certificazioni mediche previste dal regolamento
Articolo 12
Ai fondi necessari al funzionamento della C.M.I. si provvede:
A) – mediante un contributo a carico del socio attivo, fissato nella misura dello 0,65% (zero virgola sessantacinque per cento) dell’imponibile IRPEF calcolata sulla retribuzione erogata dall’azienda dalla quale dipende.
B) – con un contributo dello 0,25% (zero virgola venticinque per cento) a carico della società cui i soci attivi appartengono, da calcolarsi sul globale imponibile IRPEF delle retribuzioni corrisposte ai soci dipendenti.
C) – mediante un contributo fissato nella misura dello 0,65 (zero virgola sessantacinque per cento) a carico del socio non attivo (articolo 3 barra 1–2) da calcolarsi sull’imponibile
IRPEF del reddito da pensione risultante dal modello ObisM relativo all’anno in corso di pagamento rilasciato dall’INPS.
D) – mediante un contributo fissato nella misura dello 1 (uno per cento) a carico del socio (articolo 3 barra 3–4) da calcolarsi sull’imponibile IRPEF del proprio reddito, o del reddito da pensione risultante dal modello ObisM relativo all’anno in corso di pagamento rilasciato dall’INPS.
E) – mediante eventuale partecipazione, se necessario, degli assistiti alle spese dell’assistenza diretta.
F) – mediante ottimizzazione della gestione delle disponibilità finanziare, ottenuta anche attraverso l’acquisizione di titoli a breve scadenza, allo scopo di realizzare la più alta
maggiorazione di interesse sui capitali possibile.
G) – mediante elargizioni, donazioni, fatte da enti o persone.
Quando trattasi di accettazione di associazione di nuove ditte o enti, il consiglio Direttivo può subordinare l’associazione al pagamento di un importo “una tantum” a titolo di riscatto convenzionale.
In caso di mancata partecipazione diretta alla contribuzione sociale da parte della ditta nuova associata, il consiglio direttivo si riserva la facoltà di stabilire la percentuale contributiva a carico del lavoratore dipendente.
Per i soci in sospensiva (mobilità) il consiglio delibera la quota convenzionale mensile a carico del socio, determinandola annualmente.
Il consiglio Direttivo ha la facoltà, nel caso in cui la situazione economica di CMI lo richieda con urgenza, di variare immediatamente la quota di contribuzione a carico dei soci, indicendo però la relativa assemblea di ratifica nei tempi più rapidi possibili.
Le aziende associate operano d’ufficio le trattenute per le quote sociali ai soci attivi, provvedendo a versarle unitamente al contributo posto a loro carico su specifico conto corrente bancario.
I soci non attivi debbono versare direttamente il proprio contributo presso gli uffici della sede della C.M.I., potendo scegliere, secondo le proprie esigenze, forme di rateizzazione diversificate (tre, sei o dodici mesi).
Articolo 13
La C.M.I. è retta da un consiglio direttivo composto da tredici membri soci, di cui quattro designati dalla Direzione della ex società Lucchini S.p.a. ed uno designato dalla Direzione della società Dalmine S.p.a.; gli altri otto membri sono designati direttamente dai soci.
Il limite di età richiesto per la eleggibilità non può essere inferiore a 18 (diciotto) anni.
Le aziende possono avvalersi della facoltà di non designare totalmente o parzialmente i propri rappresentanti: nel tal caso il corrispondente numero dei membri non designati verrà eletto dai soci.
Le cariche in seno al consiglio direttivo sono le seguenti:
– Un presidente
– Due Vicepresidenti
– Un segretario
– Nove consiglieri
Il presidente ed uno dei due vice presidente vengono eletti in seno al Consiglio Direttivo dai membri stessi.
Un vicepresidente viene nominato dalle aziende nella persona di uno dei suoi consiglieri, in caso di mancata designazione, sarà sostituito da un Delegato alla firma, nominato in seno al Consiglio direttivo.
La scelta del Segretario è di esclusiva spettanza del presidente.
Qualora un membro del consiglio Direttivo venga condannato con sentenza anche non passata in giudicato o colpito da una grave punizione disciplinare comminata dall’azienda di appartenenza per atti o fatti che ledano la sua figura morale, sarà immediatamente sostituito, salvo il caso che rassegni egli stesso le proprie dimissioni.
La sostituzione sarà disposta dall’azienda, se trattasi di un suo rappresentante, oppure dai membri del consiglio direttivo, negli altri casi.
Articolo 14
Il presidente rappresenta la C.M.I. di fronte a terzi, sta per essa in giudizio e ne ha la firma sociale.
Il presidente (o, in sua sostituzione, un consigliere a ciò delegato dal consiglio direttivo e scelto tra quelli nominati dai soci lavoratori) ed il vicepresidente designato dalle aziende (o, in sua sostituzione un consigliere a ciò delegato dal consiglio direttivo e scelto tra quelli designati dalle aziende) firmano congiuntamente tutti gli atti che comportino impegni finanziari o si riferiscano a movimenti di denaro che non siano di cadenza giornaliera.
Nel caso in cui le aziende ex Lucchini e Dalmine si siano avvalse dell’opzione di cui all’articolo 13 (tredici) (rinuncia alla designazione dei propri rappresentanti), la firma dei documenti contabili viene effettuata, in sostituzione del vicepresidente rappresentante le aziende da un delegato alla firma scelto tra i membri del consiglio eletto.
Il vicepresidente rappresentante i soci sostituisce il presidente in caso di sua assenza od impedimento temporaneo.
Articolo 15
I componenti del consiglio direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili; alla sostituzione di un componente del consiglio durante il quadriennio provvedono le aziende se si tratta di un loro rappresentante, se si tratta di un rappresentante eletto dai soci, si provvede mediante chiamata del primo non eletto alle ultime elezioni svolte.
Se la sostituzione concerne il presidente od il segretario, il nuovo consiglio, operate le sostituzioni, procederà alla nuova nomina come previsto dall’articolo 14 (quattordici) del
presente statuto.
Alle sostituzioni si provvede entro i tre mesi successivi dall’evento che le hanno rese necessarie.
I componenti del consiglio direttivo hanno diritto:
– il presidente: ad un indennità di rappresentanza.
– il vicepresidente: ad una indennità di rappresentanza per il periodo di sostituzione presidenziale e gettone presenza per ogni seduta consiliare.
– il segretario: indennità di carica per il lavoro svolto
– i membri del consiglio direttivo: gettone di presenza per ogni seduta consiliare.
L’ammontare delle indennità di cui sopra, viene deliberato dal consiglio direttivo sulla base dei risultati economici dell’esercizio precedente non appena questi si è chiuso
Tutti i componenti del consiglio direttivo hanno comunque diritto al godimento del massimo trattamento assistenziale previsto dal regolamento per sé e per il proprio nucleo familiare assistito.
Articolo 16
Il segretario ha l’obbligo di redigere e tenere i verbali delle sedute consiliari e di dare esecuzione ai deliberati del consiglio direttivo.
In caso di sua assenza od impedimento temporaneo, il presidente lo sostituisce con altro consigliere che ne subentra a tutti gli effetti di diritto dovere per il periodo della sostituzione.
Articolo 17
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno: il consiglio direttivo, entro il 31 marzo successivo deve ratificare il rendiconto dell’anno precedente ed approvare il preventivo dell’anno in corso, provvedendo poi a sottoporli immediatamente all’esame dei sindaci revisori e alla contemporanea affissione, per trenta giorni, all’albo della sede sociale.
Durante tale periodo, ogni socio ha diritto di prendere visione e spiegazione dei bilanci presso l’ufficio di segreteria.
E’ tassativamente vietata la ripartizione tra i soci di eventuali utili di esercizio.
Articolo 18
Il consiglio direttivo è responsabile dell’osservanza statutaria: ove, per comprovata forza maggiore, si incorra in momentanea inadempienza statutaria, il consiglio direttivo provvederà a relazionarne le cause all’assemblea immediatamente successiva all’avvenuta inadempienza, che provvederà, per competenza di valutazione di gestione, ad esprimersi approvando e ratificando l’evento come straordinario o respingendo l’inadempienza.
In tal caso gli effetti prodotti dall’inadempienza dovranno essere considerati nulli e rimossi.
Il consiglio provvede inoltre a:
– alla gestione della regolamentazione delle prestazioni,
– al funzionamento della C.M.I., gestendo l’aspetto legale, economico e fiscale della vita societaria in piena autonomia decisionale, rispondendone, solo sotto l’aspetto politico, direttamente all’assemblea dei soci;
– a predisporre gli atti necessari alla nomina del successivo consiglio direttivo nella imminenza della scadenza del quadriennio in cui resta in carica;
– a convocare l’assemblea generale dei soci
Articolo 19
Il consiglio direttivo è convocato dal presidente o su richiesta di almeno tre consiglieri: le deliberazioni prese sono valide con la presenza di almeno sette dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti: a parità di voti prevale il parere di voto espresso dal presidente.
Devono riportare l’approvazione di almeno tre quarti dei votanti le deliberazioni relative alle ammissioni dei soci previste all’articolo 3 (tre) ed alla radiazione.
Non potranno partecipare alla discussione ed al voto quei consiglieri che abbiano un qualche interesse personale sull’argomento oggetto di discussione e di voto.
Articolo 20
In casi urgenti, qualora il presidente, od in sua assenza i vicepresidenti, lo ritengano opportuno, potranno essere prese singole deliberazioni anche ritirando per iscritto il voto dei membri del consiglio direttivo.
Articolo 21
Le comunicazioni di carattere generale del consiglio direttivo, dirette ai soci, sono eseguite mediante avvisi da affiggersi presso la bacheca sociale della C.M.I., nelle portinerie delle società ex Lucchini e Dalmine e/o pubblicate su volantini che saranno distribuiti ai soci a cura della C.M.I. Stessa, o con qualsiasi altro mezzo di informazione di massa ritenuto dal consiglio il più idoneo al momento
Articolo 22
Entro il mese precedente la scadenza del quadriennio in carica, il consiglio direttivo convoca l’assemblea generale dei soci.
Questa nominerà la commissione elettorale che provvederà ad indire le elezione per il rinnovo del consiglio direttivo..
Articolo 23
Come previsto dall’articolo 22 (ventidue), la commissione elettorale viene eletta direttamente dall’assemblea dei soci: essa è composta di sette membri scelti liberamente tra i soci.
Essa provvede a:
– redigere la lista dei candidati per il consiglio direttivo e per il collegio dei sindaci revisori tenendo presente la libera eleggibilità di ogni socio alle cariche sociali del sodalizio;
– approntare le schede ed il materiale per le votazioni;
– stabilire il numero e l’ubicazione dei seggi;
– sovrintendere, controllare e convalidare le operazioni di voto verificando lo stato di diritto dei votanti (condizione unica essere soci in regola con il pagamento delle quote sociali);
– proclamare gli eletti
– redigere appositi verbali relativi a tutte le operazioni elettorali.
Le operazioni di voto avranno luogo entro trenta giorni dalla data della deliberazione dell’assemblea generale dei soci, che la commissione elettorale indice con un preavviso di almeno quindici giorni.
Gli elenchi dei candidati dovranno essere in duplice lista: – una per il consiglio direttivo e l’altra per il collegio dei sindaci revisori, così come doppia dovrà essere la scheda elettorale, una per il consiglio direttivo l’altra per il collegio dei sindaci revisori
Gli elenchi dei candidati dovranno essere esposti almeno dieci giorni prima della votazione nell’albo della C.M.I.
Sulla scheda di votazione, gli elettori dovranno esprimere le loro preferenze a fianco dei nominativi prescelti per ciascuno dei due organismi.
I membri delle R.S.U. esentati ed i membri della commissione elettorale non potranno essere candidati.
La lista dei candidati al consiglio direttivo non potrà contenere più di tredici candidati.
Le schede di votazione saranno vistate dal seggio.
Possono votare per il consiglio direttivo solo i soci.
Le elezioni avverranno con voto segreto e diretto.
Ciascun socio potrà votare un numero di candidati non superiore a otto: potranno essere votati anche nominativi non indicati sulla scheda: nel tal caso sarà sufficiente scrivere il o i nominativi nell’apposito spazio.
Il numero delle preferenze espresse, non potranno comunque essere superiori ad otto.
Per le elezioni del collegio dei sindaci revisori, si precisa che il numero dei candidati non potrà essere superiore a cinque, e le preferenze espresse non dovranno essere più di tre ferme restando tutte le altre modalità di votazione.
Saranno proclamati eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze fino al raggiungimento del numero dei candidati da eleggere.
Il nuovo consiglio direttivo si riunirà su convocazione della commissione elettorale entro dieci giorni dall’avvenuta votazione.
Articolo 24
L’assemblea generale viene convocata dal consiglio direttivo entro il 30 Giugno di ogni anno in via ordinaria, ed ogni qualvolta il consiglio direttivo e lo reputi opportuno, in via straordinaria.
Il consiglio ha poi l’obbligo di convocare l’assemblea straordinaria quando la quinta parte degli associati ne faccia motivata richiesta scritta con l’indicazione degli argomenti da trattare.
In tal caso l’assemblea deve essere convocata entro quindici giorni dalla presentazione della domanda
Articolo 25
E’ di esclusiva competenza dell’assemblea generale:
- l’approvazione del rendiconto consuntivo annuale ed il preventivo;
- l’approvazione delle modifiche dello statuto;
- lo scioglimento della C.M.I.;
- la discussione e la conseguente deliberazione su argomenti che il consiglio direttivo reputa opportuno, per loro particolare importanza, sottoporre al voto dell’assemblea;
- la nomina di un presidente, che coordina e presiede la riunione e di un segretario, che provvede a redigere il verbale, da scegliersi tra i presenti.
La convocazione dell’assemblea ha luogo mediante avviso, contenente l’ordine del giorno, da affiggersi all’albo della C.M.I. ed alle portinerie almeno quindici giorni prima di quello fissato.
Articolo 26
Le adunanze dei soci in assemblea sono valide:
A) -in prima convocazione quando siano presenti un terzo degli associati;
B) -in seconda convocazione, mezz’ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti;
C)- per deliberare lo scioglimento della C.M.I. è necessaria la presenza di almeno due terzi degli iscritti.
Nell’assemblea generale ogni socio ha diritto ad un voto: in casi ritenuti particolarmente importanti, il consiglio direttivo si riserva la facoltà di acquisire pareri o voti dai soci nelle forme, nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni.
Articolo 27
L’assemblea generale delibera sugli argomenti posti all’ordine del giorno nell’avviso di convocazione e su quelli proposti per iscritto da almeno venti soci e pervenuti al consiglio almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione.
Articolo 28
Il collegio dei sindaci revisori è composto di tre membri eletti dai soci.
I sindaci durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
I componenti del collegio dei sindaci revisori godono di compenso di gettone di presenza (come per un membro del consiglio) per ogni riunione consiliare e per ogni loro intervento presso la C.M.I.
Restano uguali a quelle del consiglio direttivo le modalità di determinazione dell’importo di tale gettone.
Tutti i componenti del collegio dei sindaci revisori hanno comunque diritto al massimo trattamento assistenziale previsto dal regolamento per sé e per il proprio nucleo familiare
assistito
Articolo 29
I sindaci revisori esaminano il rendiconto consuntivo ed il preventivo, i libri ed i documenti contabili, e riferiscono all’assemblea sull’esito delle verifiche fatte mediante relazione scritta.
Debbono effettuare le verifiche almeno ogni trimestre.
Hanno facoltà di effettuare controlli senza alcun preavviso.
Partecipano di diritto, con competenza consultiva, all’attività consigliare.
Articolo 30
I soci cessano a tutti gli effetti di far parte della C.M.I.:
per recesso
per radiazione
La radiazione dei soci può avvenire, a giudizio insindacabile del consiglio direttivo, nel caso di tentata o effettuata frode ai danni della C.M.I., o di inosservanza alle norme dello statuto e del regolamento o a seguito di azioni civili o penali radicate nei confronti di CMI e/o dei membri del Consiglio Direttivo che siano esitate con sentenza di rigetto delle pretese civili o di assoluzione dei soggetti coinvolti nell’azione penale. I soci radiati non possono vantare alcuna pretesa sul patrimonio sociale.
per decesso.
Articolo 31
La C.M.I. si avvale di locali propri situati in Piombino, via Giovanni Pascoli 2, e per l’espletamento della propria attività amministrativa utilizza personale alle proprie dirette dipendenze (attualmente 3 dipendenti).
Articolo 32
Norme finali: – per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento di base alla normativa vigente in campo civilistico, ripresa dal decreto legislativo 460/97 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché ai disposti della legge 266/91 e della legge 398/91.